Quando una concessione balneare viene assegnata a un nuovo soggetto, come si determina l’indennizzo spettante al concessionario uscente? La valutazione riguarda gli investimenti e richiede una perizia asseverata. Le Linee Guida del CNDCEC, pubblicate nell’ottobre 2026, forniscono indicazioni tecniche per la stima.
A chi spetta l’indennizzo e chi lo paga
L’indennizzo è riconosciuto al concessionario uscente in caso di rilascio della concessione a un nuovo concessionario ed è a carico del subentrante. Il riferimento è l’art. 4, comma 9, della Legge 118/2022, come modificata dal D.L. 131/2024.
Le due componenti dell’indennizzo
La stima considera due elementi distinti:
- Il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, al netto degli aiuti e delle sovvenzioni pubbliche percepiti e non rimborsati.
- Quanto necessario a garantire un’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Quali investimenti vengono considerati
Secondo le Linee Guida, la valutazione tiene conto dell’utilità che gli investimenti conservano per il concessionario subentrante. Possono rilevare, ad esempio, opere inamovibili e manutenzioni straordinarie. I beni amovibili, come lettini e ombrelloni, sono trattati separatamente rispetto all’indennizzo.
Il ruolo della perizia asseverata
La perizia determina il valore dell’indennizzo ed è acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando. La quantificazione richiede l’esame della documentazione e delle caratteristiche della singola concessione.
Scarica l’approfondimento di Business Value
La presentazione approfondisce le componenti dell’indennizzo, gli investimenti rilevanti e il trattamento dei beni amovibili, con un richiamo agli aspetti relativi ai lavoratori.
Per maggiori informazioni, scrivi a b.value@businessvalue.it.
Scarica la presentazione sull’indennizzo delle concessioni balneari (PDF)